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50kw/T : Favorevoli o contrari?


mikisx

Favorevoli o contrari al nuovo decreto legge?  

19 members have voted

  1. 1. Favorevoli o contrari al nuovo decreto legge?

    • Favorevole
    • Contrario
    • In parte da rivedere


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nn sono imho i 18 anni il problema...

sono tutti questi miti che si mettono in testa agli adolescenti e fanno si che si arrivi a 18 anni con una immaturità notevole

 

ciao

Fattostà che a 18 anni sei ancora un bambino!:)

Non dico tutti, ma la gran maggioranza è ancora bambino!

Ciao:bike:

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A 18 Anni puoi fare tutti i corsi che vuoi....è la testa che non c'è!

Sono cose inutili corsi o non corsi,sono solo ed esclusivamente trovate x far spendere soldi al povero padre che vuole accontentare il Figlio.

Dal mio punto di vista la patente a 18 anni,è troppo presto!

Ciao;)

 

 

ti straquoto...

a parte chi porta gli autotreni da quando ha 14 anni come un amico, o chi porta mezzi pesanti per l'attività propria da molto tempo e conosce che significa guidare su un mezzo che ha scarse potenzialità frenanti e di guida... e ha più responsabilità, allora è diverso. Se non impari sull'auto di merda o sui mezzi per cui devi prendere tu le precauzioni che il mezzo non ti da... non sarai mai un gran guidatore Imho

Aggiungici poi che questi a 18 anni portano macchine che forse nemmeno a 26 dovrebbero portare... e fai tu

il caso non è genralizzato a tutti ovviamente... ma date le circostanze...

Un corso di 9 ore che ti insegna? ti insegna poco...

è un pessimo sistema democristiano... pago e compro ciò che mi serve, anche la legge... è purtroppo un pessimo esempio se poi è il governo di sinistra ad approvarlo

fanno bene a dare la A3 dopo 21 anni... e la A2 a 18... ed è così e si muore ragà!!!

sveglia!!!:hypo:

le facciamo noi dopo 5 anni di patente le stronzate... Ma non vi ricordate più cosa facevate a 18 anni??? o me lo ricordo solo io cosa facevano i miei coetanei...?

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Articolo 1.

(Disposizioni in materia di guida senza patente)

1. All’articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, il comma 13 è sostituito dal seguente:

“13. Chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida è punito con l’ammenda da euro 2.257 a euro 9.032; la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti previsti dal presente codice. Nell’ipotesi di reiterazione del reato nel biennio si applica altresì la pena dell’arresto fino ad un anno. Per le violazioni di cui al presente comma è competente il tribunale in composizione monocratica.”.

Articolo 2.

(Disposizioni in materia di limitazioni alla guida)

1. All’articolo 117 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito del seguente:

“1. È consentita la guida dei motocicli ai titolari di patente A, rilasciata alle condizioni e con le limitazioni dettate dalle disposizioni comunitarie in materia di patenti.”;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. Ai titolari di patente di guida di categoria B, il primo anno dal rilascio non è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 50 kw/t. La limitazione di cui al presente comma non si applica ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide, autorizzate ai sensi dell’articolo 188, purché la persona invalida sia presente sul veicolo.”;

c) al comma 3, primo periodo, le parole: “ai commi 1 e 2? sono sostituite dalle seguenti: “ai commi 1, 2 e 2-bis”;

d) al comma 5, primo periodo, le parole: “e comunque prima di aver raggiunto l’età di venti anni,” sono soppresse e le parole: “da euro 74 a euro 296? sono sostituite dalle seguenti: “da euro 148 a euro 594?.

2. Le disposizioni del comma 2-bis dell’articolo 117 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal comma 1, lettera b), del presente articolo, si applicano ai titolari di patente di guida di categoria B rilasciata a fare data dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. All’articolo 170 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1-bis. Sui veicoli di cui al comma 1 è vietato il trasporto di minori di anni cinque.”;

b) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

“6-bis. Chiunque viola le disposizioni del comma 1-bis è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a euro 594.”.

Articolo 3.

(Disposizioni in materia di velocità dei veicoli)

1. All’articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, dopo le parole: “le risultanze di apparecchiature debitamente omologate,” sono inserite le seguenti: “anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati,”;

b) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

“6-bis. Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno.”;

c) il comma 9 è sostituito dai seguenti:

“9. Chiunque supera di oltre 40 km/h ma di non oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370,00 a euro 1.458,00. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi ed il provvedimento di inibizione alla guida del veicolo nella fascia di orario che va dalle ore 22 alle ore 7 del mattino nei tre mesi successivi alla restituzione della patente di guida. Il provvedimento di inibizione alla guida è annotato nell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui agli articoli 225 e 226 del presente codice.

9-bis. Chiunque supera di oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei a dodici mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.”;

d) il comma 11 è sostituito dal seguente:

“11. Se le violazioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 9-bis sono commesse alla guida di uno dei veicoli indicati al comma 3, lettere b), e), f), g), h), i) e l) le sanzioni amministrative pecuniarie e quelle accessorie ivi previste sono raddoppiate. L’eccesso di velocità oltre il limite al quale è tarato il limitatore di velocità di cui all’articolo 179 comporta, nei veicoli obbligati a montare tale apparecchio, l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 2-bis e 3 del medesimo articolo 179, per il caso di limitatore non funzionante o alterato. È sempre disposto l’accompagnamento del mezzo presso un’officina autorizzata, per i fini di cui al comma 6-bis del citato articolo 179.”;

e) il comma 12 è sostituito dal seguente:

“12. Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione del comma 9, la sanzione amministrativa accessoria è della sospensione della patente da otto a diciotto mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione del comma 9-bis, la sanzione amministrativa accessoria è la revoca della patente, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.”.

2. Alla tabella dei punteggi allegata all’articolo 126-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, le parole:

“Norma violata Punti

Art. 142, comma 82

comma 910?

sono sostituite dalle seguenti:

“Norma violata Punti

Art. 142,comma 85

commi 9 e 9-bis10?.

3. All’attuazione delle disposizioni introdotte dal comma 1 del presente articolo si provvede nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 3-bis

1. All’articolo 157 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 7, è inserito il seguente:

“7-bis. È fatto divieto, durante la sosta o fermata del veicolo di tenere il motore acceso allo scopo di mantenere l’impianto di condizionamento d’aria nel veicolo; dalla violazione consegue la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200 euro a 400 euro,”;

b) al comma 8 sono premesse le parole: “Fatto salvo quanto disposto dal comma 7-bis”.

Articolo 4.

(Disposizioni in materia di uso dei dispositivi radiotrasmittenti durante la guida)

1. Il comma 3 dell’articolo 173 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:

“3. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 70,00 a euro 285,00.

3-bis. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148,00 a euro 594,00. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, qualora lo stesso soggetto compia un’ulteriore violazione nel corso di un biennio.”.

2. Alla tabella dei punteggi allegata all’articolo 126-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, le parole:

“Norma violataPunti

Art. 173,comma 35?

sono sostituite dalle seguenti:

“Norma violataPunti

Art. 173,commi 3 e 3-bis5?.

Articolo 5.

(Modifiche agli articoli 186 e 187 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’effetto di stupefacenti)

1. All’articolo 186 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dai seguenti:

“2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato:

a) con l’ammenda da euro 500 a euro 2000 e l’arresto, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All’accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;

b) con l’ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l’arresto fino a tre mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). La pena può essere sostituita, a richiesta dell’imputato, con l’obbligo di svolgere un’attività sociale gratuita e continuativa presso strutture sanitarie traumatologiche pubbliche per un periodo da due a sei mesi;

c) con l’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l’arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). La pena può essere sostituita, a richiesta dell’imputato, con l’obbligo di svolgere un’attività sociale gratuita e continuativa presso strutture sanitarie traumatologiche pubbliche per un periodo da sei mesi ad un anno. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t. o di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio. Ai fini del ritiro della patente si applicano le disposizioni dell’articolo 223.

2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 2) sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del Capo I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. È fatta salva in ogni caso l’applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223.

2-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica.

2-quater. Le disposizioni relative alle sanzioni accessorie di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti”;

b) al comma 5, dopo il terzo periodo è aggiunto, in fine, il seguente: “Si applicano le disposizioni del comma 5-bis dell’articolo 187.”;

c) il comma 7 è sostituito dal seguente:

“7. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell’accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5 il conducente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 10.000. Se la violazione è commessa in occasione di un incidente stradale in cui il conducente è rimasto coinvolto, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 ad euro 12.000. Dalle violazioni conseguono la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di centottanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione. Con l’ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8. Quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel corso di un biennio, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.”;

d) al comma 8, primo periodo, le parole: “del comma 2? sono sostituite dalle seguenti: “dei commi 2 e 2-bis”;

e) il comma 9 è sostituito dal seguente:

“9. Qualora dall’accertamento di cui ai commi 4 e 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, ferma restando l’applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2 e 2-bis, il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all’esito della visita medica di cui al comma 8.”.

2. All’articolo 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma l è sostituito dai seguenti:

“1. Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l’ammenda da euro 1000 a euro 4000 e l’arresto fino a tre mesi. All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t. o di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio. Ai fini del ritiro della patente si applicano le disposizioni dell’articolo 223.

1-bis. Se il conducente in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 1 sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. È fatta salva in ogni caso l’applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223.

1-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica. Si applicano le disposizioni dell’articolo 186, comma 2-quater.”;

b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

“5-bis. Qualora l’esito degli accertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non sia immediatamente disponibile e gli accertamenti di cui al comma 2 abbiano dato esito positivo, se ricorrono fondati motivi per ritenere che il conducente si trovi in stato di alterazione psico-fisica dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli organi di polizia stradale possono disporre il ritiro della patente di guida fino all’esito degli accertamenti e, comunque, per un periodo non superiore a dieci giorni. Si applicano le disposizioni dell’articolo 216 in quanto compatibili. La patente ritirata è depositata presso l’ufficio o il comando da cui dipende l’organo accertatore.”;

c) il comma 7 è abrogato;

d) il comma 8 è sostituito dal seguente:

“8. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell’accertamento di cui ai commi 2, 3 o 4, il conducente è soggetto alle sanzioni di cui all’articolo 186, comma 7. Con l’ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell’articolo 119.”.

Articolo 6.

(Nuove norme volte a promuovere la consapevolezza dei rischi di incidente stradale in caso di guida in stato di ebbrezza)

1. All’articolo 230, comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo le parole: “e delle regole di comportamento degli utenti” sono aggiunte, in fine, le seguenti: “, con particolare riferimento all’informazione sui rischi conseguenti all’assunzione di sostanze psicotrope, stupefacenti e di bevande alcoliche”.

2. Tutti i titolari e i gestori di locali ove si svolgono, con qualsiasi modalità e in qualsiasi orario, spettacoli o altre forme di intrattenimento, congiuntamente all’attività di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche,devono interrompere la somministrazione di bevande alcoliche dopo le ore 2.00 della notte ed assicurarsi che all’uscita del locale sia possibile effettuare, in maniera volontaria da parte dei clienti, un alcool-test, inoltre devono esporre all’entrata, all’interno e all’uscita dei locali apposite tabelle che riproducano:

a) la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell’aria alveolare espirata;

b) le quantità, espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche più comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo.

3. L’inosservanza delle disposizioni di cui al comma 2 comporta la sanzione di chiusura del locale da sette fino a trenta giorni, secondo la valutazione dell’autorità competente.

4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro della salute, con proprio decreto, stabilisce i contenuti delle tabelle di cui al comma 2.

Art. 6-bis.

(Fondo contro l’incidentalità notturna). - 1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il fondo contro l’incidentalità notturna.

2. Chiunque, dopo le ore 20 e prima delle ore 7, viola gli articoli 141, 142, commi 8 e 9, 186 e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è punito con la sanzione amministrativa aggiuntiva di euro 200 che vengono destinati al fondo contro l’incidentalità notturna.

3. Le risorse del fondo di cui al comma 1 devono essere usate per le attività di contrasto all’incidentalità notturna.

4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno e del Ministro dei trasporti, adotta, con proprio decreto, il regolamento per l’attuazione del presente articolo.

6. Per il finanziamento iniziale del fondo di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 1036, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 6-ter

1. Le maggiori entrate derivanti dall’incremento delle sanzioni amministrative pecuniarie disposto dal presente decreto sono destinate al finanziamento di corsi volti all’educazione stradale nelle scuole di ogni ordine e grado.

2. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dei trasporti e con il Ministro della pubblica istruzione, da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, del presente decreto-legge, si provvede all’attuazione del presente articolo disciplinando, ai fini della definizione dei programmi e delle relative attività di formazione e supporto didattico, le modalità di collaborazione di enti e organismi con qualificata esperienza e competenza nel settore.

Articolo 7.

(Norme di coordinamento)

1. Le disposizioni del presente decreto che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore, purché il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o decreto penale irrevocabili.

Articolo 8.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

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  • 9 months later...
no, secondo me in questo caso non è vero. Siccome tanto in italia i ragazzi neopatentati prendono macchinone assurde che manco sanno portare è giusto secondo me far fare un corso in più a quei ragazzi...

 

 

d'accordissimo !!

ma anche alcune delle riflessioni di dj833u2 trovano il pensiero: purtroppo in alcuni è parte della testa a mancare: per questi la guida di un'auto a 18 anni è troppo prematura.

Purtroppo quando ce ne si accorge, per alcuni di essi potrebe essere già troppo tardi. :cry:

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favorevole, forse non in pieno, ma comunque favorevole, e vi dico anche perchè... un neopatentato, soprattutto in italia, a mio avviso, non sa guidare alcuna macchina... figuriamoci una macchina potente! perchè semplicemente in italia è troppo semplice prendere la patente, io mi sono accorto che quando ho preso la patente NON sapevo guidare, NON ero in grado di far fronte a situazioni di pericolo, e NON sapevo cosa volesse dire anche solo andare a sbattere contro un muro a 50km/h.... io me ne sono reso conto, e ho agito di conseguenza (andavo piano tentando di imparare)..., ma il mondo è pieno di cretini che prendono la patente e subito si buttano in strada a velocità folli perchè pensano di essere completamente padroni del mezzo, ecc...!!!

 

per quella che è la mia esperienza, si impara a guidare, cioè ad essere abbastanza preparati a situazioni di emergenza ecc... solo dopo uno/due anni di guida, oppure dopo un corso di guida sicura, se fossi stato il legislatore avrei aperto la possibilità di seguire un corso di guida sicura, per ottenere una specie di super-patente per poter guidare auto più potenti, perchè i deficienti si annidano anche tra le persone che hanno la patente da molti anni, e magari si comprano la macchina grossa solo per apparire e non sanno come gestirla!!!

 

altre considerazioni:

 

una toyota aygo non è meno sicura di una BMW, soprattutto se quest'ultima ha anche solo cinque anni...

 

non capisco come, una famiglia in ristrettezze economiche, possa avere in casa solo auto con grossi motori che quindi consumano tanto, e fanno spendere tanti soldi in assicurazione e bollo...

Giusta considerazione. Ci ho pensato anch'io. In effetti, se hai soldi da buttare per comprare il macchinone costoso, che consuma e inquinante non ti mancano per l'auto di tuo figlio. La famiglia media ha un'economica utilitaria, e non serve nient'altro. Personalmente non ho ancora visto nessun limite di 250km/h in italia e mi chiedo a che serva il BMW. Con una Punto 1.1 posso superare tutti i limiti di velocità esistenti, quindi è virtualmente gia troppo potente con i suoi 60cv. E siamo sulla tonnellata come peso...

quello che conta non è molto la velocità massima... la mia clio 1200 8 valvole da 60hp riesce a raggiungere anche i 170km/h, ma non è quello il problema!!! il problema è in quanto tempo raggiungere tale velocità!!! perchè a 60km/h ci si fa male!!! molto male!!! e la gente questo non lo sa, o non lo vuole sapere!!! quindi non c'è bisogno di andare a 150km/h per ammazzarsi... certo, forse è più facile, ma non è necessario...

 

solo per chiarimento vi espongo quello che è il mio background che mi porta a dire queste cose:

 

ho seguito diversi corsi di guida sicura con piloti di rally conosciuti a livello nazionale ed internazionale, e ho avuto la possibilità di guidare in pista diverse volte auto anche con notevole potenza

 

studio ingegneria dell'autoveicolo, sono sempre stato appassionato di auto e moto, quindi, forse, so quello di cui parlo

 

mio padre è stato assicuratore, e mi diceva che la maggior parte dei decessi di suoi clienti era dovuta a neopatentati che si mettevano subito alla guida di auto/moto con potenze di gran lunga superiori a quelle che erano le loro capacità...

 

scusate lo sfogo, ma quello che mi da più fastidio è che a causa di molti cretini, ci vadano di mezzo guidatori esperti, che non hanno mai avuto incidenti e che si trovano ad andare di poco sopra i limiti sulla strada sbagliata nel momento sbagliato!!!

Come non quotare? Io per un anno mi son fatto circa 500km a settimana e tutt'ora guido quando posso: nella mia esperienza nel 90% dei casi (portroppo non rari) in cui mi sono rivisto la vita davanti era per colpa di qualche cretino con un rapporto potenza dell'auto/cervello del proprietario troppo alto.

 

Guardate che è stato spostato a 60Kw/T altrimenti rianevano fuori troppe auto italiane:fiufiu:

 

Poi la storia dell'entrata in vigore dall'anno prossimo....ci sarà il figlio di qualche deputato che deve prendere la patente per fine anno..:asd:

Beh, questa è cosa buona e giusta. La produzione di auto italiane da lavoro anche (purtoppo non solo...) agli italiani. Inoltre una buona fetta delle auto italiane (parlo della Fiat, ovviamente) sono mezzi pratici ed economici come consumi etc etc, nulla a che vedere con auto importate da chissà dove (accenno a Mercedes e BMW) che costano, consumano e mettono in pericolo le persone che NON le posseggono (perché se ci pensate è così...).

Incentivare il mercato italiano è buona cosa, certo bisognerebbe che non fosse così palese magari.... :fiufiu:

 

60kw = 82cv a tonnellata!! a be allora siamo proprio dei geni se ad un neo patentato si dà in mano una vettura con 85/90cv... siamo a cavallo:azz:

In effetti è parecchio (anche se è stato abbassato a 50), però purtroppo ormai le auto sono tutte abbastanza potenti, se si abbassasse ancora si limiterebbe troppo la scelta...

Rimane che io con una Panda 4x4 da 48cv (35kw) faccio anche viaggi lunghi e raramente sento il bisogno di ulteriore potenza (nonostante spesso io viaggi moooolto carico).

La mia panda ha un rapporto di 37kw/T, la fiat 500 dei nostri genitori (anche nonni...) con i suoi 15cv aveva un rapporto di 22kw/T circa. Eppure loro ci giravano l'europa...

 

Ragazzi la verità è che se avessi avuto 18 anni, mi sarei incazzato molto per il decreto legge e sarei contrario. però oggi posso dire che è assurdo solo il pensiero di alsciare un 16enne con l'auto ... anche se con un adulto accanto. E' ridicolo... a 18 anni si fanno una marea di minkiate, senza contare tutti i fortunati che hanno una situazione per cui la loro prima auto non è una panda scassata ma un auto da 90CV e più.

E voglio vedere chi è il santarellino che non fa cazzate...

Il discorso è che come le donne, i 18 enni al volante sono come gli sccoter per la strada... un pericolo pubblico, tranne pochi casi sporadici :ROTFL:

Esagero, ma spero sia chiaro il senso

Tuttavia l'idea di ridurre la potenza non implica il dover comprare un auto nuova. Si possono tranquillamente limitare anche diverse auto...

Cmq, a me fanno ridere i 18enni che portano le Audi 3.0 o la carrera del papi, o la X5 etc etc... ragazzi c'è poco da fare.... si fanno cazzate a 20 anni, figuriamoci a 16 o a 18 ;)

Adesso vi rode, però tra 4/5 anni ne riparliamo ;)

Ma la colpa poi non è dei ragazzi... che alla fine a 18 anni il posto per buonsenso nella testa è sempre poco... è di quelle testine dei genitori....

Cioè io genitore non lascerei mai un auto del genere a 18 anni a un ragazzo. MAI... piuttosto mi indebiterei per comprare una macchina 1.0 con abs...

Quoto. Nulla da aggiungere.

 

Sono contrario al decreto perchè penso non si debbano limitare le auto,basterebbe semplicemente inasprire le pene per i neopatentati...

Ovvero...per esempio,i primi 4 anni di patente puoi guidare ciò che vuoi,se ti becco a 20kmh più del limite segnalato ti sospendo la patente 3 mesi e al termine dei 3 mesi devi ridare l'esame,sia teoria che pratica...

Vedi si che le cose cambierebbero parecchio...

Come lo stesso per il tasso alcolemico,sei neopatentato? Ti becco ubriaco? bene,patente la rivedi tra 12 mesi...e avanti cosi,tanto in Italia o fai cosi o non gliene frega niente a nessuno,come per le cinture...non hai le cinture? Ok,niente multe mega,semplicemente via la patente 1 mese.

Credo che le multe non servano a niente e soprattutto rischiano di mettere in crisi famiglie poco abbienti. L'obbiettivo si raggiungerebbe impedendo che il deficente giri in macchina,non a continuare a farlo girare e intascarsi i soldi delle multe!

E' assurdo che la gente paghi dei soldi per continuare a sbagliare...

L'Italia è l'uncio paese dove la revoca non è mai per sempre,e questa è una grossissima cazzata,proprio l'altro giorno lo scandalo di un alcolizzato che nella sua vita ha ammazzato 10 persone,in diversi incidenti,eppure la patente gli è sempre stata ridata...questo è folle!

Una volta si può sbagliare,due inizia già a essere troppo ma si chiude un occhio...ma dopo la 3° volta che ti becco al volante ubriaco te la patente non la prendi mai più! Ma viviamo nel paese dei cretini con onorevoli che tirano cocaina e vanno a trans,cosa volete sperare :hysterical:

Toni un po' troppo accesi (come al solito, Stè :P ) però sono sostanzialmente d'accordo. Questa è una cosa in più che male non fa. Tanto c'è sempre qualcuno che la fa franca... almeno più di tanto veloce non può andare!

 

A 18 Anni puoi fare tutti i corsi che vuoi....è la testa che non c'è!

Sono cose inutili corsi o non corsi,sono solo ed esclusivamente trovate x far spendere soldi al povero padre che vuole accontentare il Figlio.

Dal mio punto di vista la patente a 18 anni,è troppo presto!

Ciao;)

Sì, è vero, ma come la mettiamo col lavoro? Molti cominciano a lavorare a 18 anni (la maggiore età) e spesso per lavorare serve poter guidare un mezzo...

 

EDIT: Dimenticavo, ho votato favorevole.

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